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Condizioni generali d’acquisto

1. Premesse

Per i nostri ordini e i nostri contratti di forniture e prestazioni dei fornitori valgono esclusivamente le seguenti condizioni d’acquisto. Condizioni di vendita diverse del fornitore vengono esplicitamente contraddette nel presente documento. L’accettazione priva di riserve di forniture e prestazioni o il loro pagamento non comporta alcun consenso alle condizioni di vendita del fornitore. In caso di contraddizioni tra il testo dell’ordine o il testo dei documenti elencati nell’ordine e le condizioni di acquisto seguenti ha valore prioritario il testo dell’ordine o il testo dei documenti elencati nell’ordine. A titolo integrativo per l’acquisto di materiali di produzione vale la nostra norma di stabilimento 50 010.

2. a) Ordine/conferma d’ordine

I nostri ordini devono avvenire in forma scritta, testuale o di trasmissione tramite scambio elettronico di dati (ad es. EDI). La forma testuale è da intendersi come trasmissione per telefax, fax tramite computer o e-mail, laddove l’impresa e la persona che emettono il testo devono essere chiaramente riconoscibili. Gli ordini sono efficaci senza firma autografa se è presente la relativa annotazione sul modulo d’ordine.

Il fornitore è tenuto ad accettare l’ordine nella stessa forma o, nel caso sia concordata un’altra forma, nella forma concordata entro il termine di 2 settimane. Dopo la scadenza di tale termine siamo autorizzati a revocare l’ordine.

Tutte le condizioni, specifiche, norme e altra documentazione elencate nell’ordine sono parte del contenuto dell’ordine stesso.

b) Accordo quadro

Laddove con il fornitore sussista un accordo quadro scritto in relazione a determinati oggetti di fornitura ed esso non contenga disposizioni diverse, rinunciamo per l’ordine di tali oggetti di fornitura a una conferma d’ordine. Gli ordini nell’ambito dell’accordo quadro diventano efficaci se il fornitore non si oppone entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione. Una conferma d’ordine con differenze rispetto all’ordine diventa efficace soltanto se la confermiamo in forma scritta o testuale. Ordini di consegna in conformità con la suddivisione concordata nel piano consegne non richiedono alcuna conferma. Qualunque dichiarazione vincolante che diverge da o va a integrare il presente accordo quadro necessita della forma scritta.

c) Pianificazione delle necessità

Laddove nell’accordo quadro con il fornitore non vengano menzionati termini diversi, le quantità indicate nella suddivisione del piano consegne dei primi 3 mesi vengono approvate per la produzione. Le quantità riportate fino al 6° mese servono soltanto per la pianificazione del materiale. In caso di un annullamento per motivi tecnici o altre ragioni il fornitore può richiedere che ci assumiamo i costi del materiale a fronte del trasferimento di proprietà del materiale stesso, se il fornitore dimostra che l’acquisto del materiale era necessario per rispettare il piano consegne e non è possibile un altro utilizzo. È esclusa un’ulteriore assunzione di costi.

d) Teletrasmissione dati

Per gli ordini/ordini di consegna menzionati al punto b) si rinuncia in linea di massima alla necessità della forma scritta in caso della realizzazione di una teletrasmissione dati verso il fornitore. Tuttavia, qualunque dichiarazione vincolante che diverge da o va a integrare il presente accordo quadro necessita della forma scritta.

3. Modifica dell’oggetto della fornitura

Qualora richiediamo una modifica dell’oggetto della fornitura, il fornitore deve comunicarci immediatamente in forma scritta e fornire prova di eventuali prezzi superiori o inferiori ed effetti sulle date di consegna.

4. Obbligo di consegna per pezzi di ricambio

Il fornitore è tenuto a fornire oggetti di fornitura che diventano parte dei nostri prodotti come pezzi di ricambio a prezzi di mercato adeguati per almeno 12 anni dopo l’interruzione della produzione del nostro relativo prodotto.

5. Forza maggiore

Interruzioni della produzione dovute a eventi inevitabili (forza maggiore, ad es. lotte del lavoro) ci autorizzano al recesso da ordini; inoltre, in caso di qualunque ostacolo all’accettazione senza colpa il termine di consegna e pagamento viene prorogato in modo corrispondente alla durata del ritardo.

6. Termine di consegna

Le date e i termini di consegna concordati sono vincolanti. Con il loro superamento causato dal fornitore egli cade in mora senza sollecito. Il fornitore deve comunicarci immediatamente ritardi nelle consegne prevedibili.

In caso di ritardo nelle consegne ci spettano i diritti di legge, in particolar modo al risarcimento di un danno causato da tale ritardo. Costi supplementari, in particolar modo nel caso di acquisti necessari per coprire la fornitura mancante, sono a carico del fornitore. L’accettazione senza riserve della consegna in ritardo non significa una rinuncia a diritti al risarcimento.

In caso di ritardo nelle consegne ci spettano i diritti di legge, in particolar modo al risarcimento di un danno causato da tale ritardo. Costi supplementari, in particolar modo nel caso di acquisti necessari per coprire la fornitura mancante, sono a carico del fornitore. L’accettazione senza riserve della consegna in ritardo non significa una rinuncia a diritti al risarcimento.

7. Consegne

Le consegne, compresi imballaggio e assicurazione adeguati, sono svolte a spese del fornitore. Sono preferibili materiali d’imballaggio ecocompatibili. Non ci assumiamo spese per l’assicurazione del trasporto. Condizioni di spedizione che stabiliscono accordi diversi necessitano della forma scritta.

Laddove il fornitore sia tenuto in conformità con le disposizioni sugli imballaggi a ritirare l’imballaggio utilizzato, egli si fa carico delle spese per il trasporto di ritiro e per il riciclo.

Il fornitore deve indicare in tutti i documenti che fanno riferimento a un ordine il numero d’ordine e della conferma d’ordine. Tutti i documenti di spedizione devono riportare regolarmente le indicazioni da noi richieste, in particolare numero d’ordine, voce d’ordine, numero di commissione, cifra pianificata, dimensioni, numero di pezzi e peso per ciascuna voce. I costi derivanti dal mancato rispetto delle nostre disposizioni di spedizione sono a carico del fornitore. Per numero di pezzi, pesi e dimensioni sono determinanti i valori rilevati durante il nostro controllo alla ricezione della merce, fatta salva una prova diversa.

Consegne parziali necessitano del nostro consenso e devono essere contrassegnate come tali nei documenti di spedizione.

8. Dati e documenti per il commercio con l’estero

Il fornitore è tenuto alla consegna degli oggetti di fornitura a mettere a disposizione rispettivamente i seguenti dati relativi al commercio con l’estero:

  • classificazione della merce nella statistica commerciale (numero statistico della merce)
  • paese d’origine
  • denominazione e classificazione della merce soggetta al controllo delle esportazioni
  • su richiesta: approntamento di un certificato d’origine o di una prova della preferenza

9. Fattura e pagamento

Per ogni consegna o prestazione il fornitore deve presentare una fattura separatamente dalla spedizione. La fattura deve corrispondere nel testo con le denominazioni dell’ordine e deve contenere il nostro numero d’ordine. Devono essere indicate la denominazione esatta del nostro reparto che piazza l’ordine e la data dell’ordine. Fatture che non contengono tali dati saranno restituite al mittente e non motivano alcuna scadenza. Il termine per il pagamento della fattura decorre a partire dal giorno lavorativo che segue la ricezione di una fattura regolare e verificabile o la presa in consegna della merce o della prestazione, a seconda di quale data è la successiva.

Qualora KION accerti che sussiste un relativo obbligo o a KION sia richiesto dalle relative autorità di trattenere imposte (ad es. ritenuta alla fonte), KION è autorizzata a detrarre tale ammontare dall’importo fatturato. Se il fornitore dispone di documenti concernenti un relativo esonero essi devono essere presentati anche senza richiesta. Resta intatto il diritto del fornitore di chiedere la restituzione di tasse e imposte da parte delle autorità che le riscuotono.

Il versamento del pagamento avviene a nostra scelta, calcolando dalla ricezione della fattura, entro 10 giorni con detrazione di uno sconto finanziario del 3%, entro 30 giorno con detrazione di uno sconto finanziario del 2% o entro 90 giorni senza alcuna detrazione, indipendentemente dal nostro diritto di reclami successivi. In caso di accettazione anticipata degli oggetti di fornitura il termine di pagamento inizia a decorrere dalla data di consegna indicata nell’ordine o dalla ricezione della fattura, a seconda di quale data è la successiva. In caso di contratti d’opera o prese in consegna stabilite per contratto, il termine di pagamento non inizia prima della presa in consegna.

In caso di consegna errata siamo autorizzati a trattenere il pagamento fino all’adempimento regolare e senza perdita di sconti, sconti finanziari e simili agevolazioni del pagamento.

10. Responsabilità per vizi

Il fornitore è responsabile che gli oggetti di fornitura siano privi di vizi materiali e giuridici.

Laddove non sia stabilito alcun accordo scritto diverso, i diritti per vizi per gli oggetti di fornitura cadono in prescrizione 24 mesi dopo la messa in funzione/l’utilizzo del prodotto finale.

I diritti per vizi di legge ci spettano senza limitazioni. Il fornitore deve procedere a titolo gratuito a nostra scelta al miglioramento successivo o a una consegna sostitutiva. Al fornitore spettano a tale proposito massimo due tentativi di adempimento successivo entro un termine adeguato. Se il fornitore dopo la nostra denuncia del vizio non esprime evidentemente la volontà o non è in grado di procedere rapidamente all’adempimento successivo, come necessario per evitare danni sproporzionatamente maggiori, abbiamo il diritto di eliminare direttamente o far eliminare da terzi il vizio, procedere ad acquisti per coprire la mancata consegna e richiedere il risarcimento delle spese e dei costi necessari. Se il fornitore non ha eliminato il vizio dopo che è trascorso un termine adeguato da noi stabilito per iscritto o se l’eliminazione del vizio è fallita definitivamente, siamo inoltre autorizzati a ridurre il prezzo d’acquisto, a recedere dal contratto d’acquisto o a richiedere il risarcimento delle spese o del danno.

Possiamo cedere diritti derivanti dalla responsabilità per vizi ad altre società all’interno del KION Group.

11. Garanzia di qualità, sicurezza dei prodotti

Prima di procedere a modifica di processi produttivi, materiali o pezzi di subfornitori per gli oggetti di fornitura, trasferimenti di stabilimenti produttivi, ulteriori modifiche di processi o strutture per la verifica degli oggetti di fornitura o di altre misure che possono avere un effetto sulla qualità e/o la sicurezza degli oggetti di fornitura, il fornitore deve informarci tempestivamente prima della consegna. Modifiche delle specifiche stabilite non possono essere apportate senza il nostro consenso.

Tutte le modifiche degli oggetti di fornitura e le modifiche rilevanti per il prodotto nella catena dei processi devono essere documentate in un identikit del prodotto. Occorre documentare tra l’altro modifiche dei disegni, autorizzazioni delle divergenze, modifiche delle procedure, modifiche dei metodi e delle frequenze di verifica, modifiche di fornitori, pezzi di subfornitori e materie di consumo. La documentazione relativa all’identikit del prodotto deve essere messa a nostra conoscenza su richiesta.

12. Responsabilità del produttore, richiamo del prodotto

Nel caso in cui un cliente o terzi rivendichino diritti nei nostri confronti a causa della responsabilità del produttore, il fornitore si impegna a esonerarci da tali rivendicazioni, laddove e nella misura in cui il danno sia stato causato da un difetto di un oggetto di fornitura. Il fornitore si assume in tali casi tutti i costi e le spese, comprese le spese legali.

Se un difetto rilevante per la sicurezza degli oggetti di fornitura rende necessario il richiamo della merce o se esso viene ordinato dalle autorità, il fornitore si assume tutti i costi e le spese dell’operazione di richiamo. Concorderemo con il fornitore contenuto e portata di un tale richiamo, laddove possibile e accettabile. Siamo in particolare autorizzati ad agire personalmente nell’interesse del fornitore, se esso non dispone nella sua attività di strutture per l’esecuzione di un’operazione di richiamo (ad es. in caso di mancanza di organizzazione di assistenza). Per il resto si applicano le disposizioni di legge.

13. Sostanze nei prodotti

Il fornitore garantisce che rispetta i requisiti del Regolamento Europeo sui prodotti chimici REACH (Regolamento (CE) n° 1907/2006 del 30/12/2006) nella versione rispettivamente in vigore, di seguito denominato regolamento REACH, in particolar modo che è avvenuta la registrazione delle sostanze. Non siamo tenuti, nell’ambito del Regolamento REACH, a procurarci un permesso per uno degli oggetti di fornitura consegnati dal fornitore.

Il fornitore garantisce inoltre di non consegnare nessun oggetto di fornitura che contiene sostanze secondo

  • l’allegato da 1 a 9 del Regolamento REACH nella versione rispettivamente vigente;
  • la decisione del Consiglio 2006/507/CE (convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti) nella versione rispettivamente vigente;
  • il Regolamento CE 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono nella versione rispettivamente vigente
  • la Global Automotive Declarable Substance List (GADSL, elenco internazionale delle sostanze dichiarabili nel settore automobilistico) nella versione rispettivamente vigente (disponibile all’indirizzo www.gadsl.org )
  • RoHS (2002/95/EG) per prodotti secondo il loro ambito di applicazione.
  • Occorre rispettare le disposizioni del Regolamento UE 765/2008 CE.

Qualora gli oggetti di fornitura contengano sostanze che si trovano sulla cosiddetta "Candidate List of Substances of very High Concern", l'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti ("lista SVHC"), in conformità con REACH, il fornitore è tenuto a comunicarlo immediatamente. Ciò vale anche se durante forniture in corso vengono inserite nell’elenco sostanze finora non presenti. L’elenco attuale può essere visualizzato all’indirizzo http://echa.europa.eu .

Inoltre, gli oggetti di fornitura non devono contenere amianto, biocidi o materiale radioattivo.

Qualora tali sostanze dovessero essere contenute negli oggetti di fornitura, ciò deve esserci comunicato per iscritto prima della consegna indicando la sostanza e il numero identificativo (ad es. CAS) e fornendo una scheda di sicurezza attuale dell’oggetto di fornitura. La consegna di tali oggetti di fornitura necessita di un’approvazione separata da parte nostra.

Il fornitore è tenuto a esonerarci da qualunque responsabilità in relazione con il mancato rispetto dei regolamenti summenzionati da parte del fornitore stesso e a risarcirci per danni che derivano dal mancato rispetto dei regolamenti da parte del fornitore o sono connessi a esso.

14. Diritti di protezione

Il fornitore è responsabile del fatto che in relazione con la sua fornitura non siano violati diritti di protezione di terzi. Se terzi rivendicano nei nostri confronti una tale violazione, il fornitore deve esonerarci da tutte le rivendicazioni e assumersi tutti i costi e le spese connesse con la rivendicazione.

15. Diritti su documentazione, modelli, ecc.

Documenti, dati, informazioni per l’elaborazione elettronica, software, materiali, utensili o dispositivi e oggetti relativi al tipo (ad es. campioni, modelli) ceduti, di seguito denominati «materiale», che mettiamo a disposizione del fornitore per l'esecuzione di un ordine, restano di nostra proprietà e devono essere trattati con cautela, gestiti e assicurati su richiesta dal fornitore. Tutti i diritti su tale materiale, a eccezione dei diritti di co-uso relativi all’ordine, spettano esclusivamente a noi. Senza il nostro consenso scritto il materiale non può essere né utilizzato per scopi diversi da quelli relativi all’ordine, né riprodotto, né reso accessibile a terzi. Prodotti che sono realizzati con l’aiuto del materiale in base alle nostre indicazioni o con la nostra partecipazione essenziale nello sviluppo possono essere forniti a terzi soltanto con il nostro consenso scritto.

Se il fornitore acquisisce in modo particolare allo scopo dell'esecuzione del nostro ordine tale materiale da noi o da terzi, con il presupposto che noi finanziamo l’investimento e/o sussiste un’opzione in base alla quale possiamo o dobbiamo acquistare il materiale al più tardi dopo l’esecuzione dell’ordine, valgono in modo analogo le disposizioni del paragrafo 1 frasi 3 e 4. Lo stesso vale anche se il materiale rientra nella proprietà del fornitore, ma nel materiale o nei prodotti realizzati con l’aiuto del materiale è contenuto o inserito il nostro know-how.

16. Riservatezza

Il fornitore è tenuto a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni ricevute nell’ambito del rapporto professionale con noi, compresi i nostri ordini e le informazioni riguardo al materiale da noi messo a disposizione (cfr. punto 15), e a non divulgarle o renderle accessibili a terzi senza il nostro consenso scritto. Il fornitore trasmetterà le informazioni riservate ai propri collaboratori soltanto se e nella misura in cui sia necessario per l’esecuzione dei loro compiti nell’ambito del rapporto professionale con noi. L’obbligo alla riservatezza continua a valere anche dopo la conclusione del rapporto professionale con noi. Ulteriori disposizioni sulla riservatezza saranno regolate se necessario in accordi separati.

17. Tutela dei dati

Il fornitore acconsente che salviamo tramite elaborazione elettronica i dati del fornitore necessari nell’ambito del rapporto professionale e dei contratti con esso conclusi e che li utilizziamo soltanto per scopi propri all’interno delle società del nostro Gruppo. Ulteriori disposizioni sulla tutela dei dati saranno regolate se necessario in accordi separati.

18. Gestione di imprese esterne

Il fornitore è tenuto a rispettare tutti i nostri regolamenti e le nostre istruzioni in relazione alla sicurezza sul lavoro, alla tutela ambientale, all’ingresso e alla circolazione nell’area aziendale, all’obbligo di identificazione e simili che mettiamo a disposizione o impartiamo nei suoi confronti durante le operazioni in uno dei nostri stabilimenti per tale stabilimento. Il fornitore si informerà attivamente di regolamenti esistenti per imprese esterne. Relativi documenti informativi sono disponibili all’ingresso dell’area aziendale presso gli addetti alla vigilanza dello stabilimento.

19. Principi fondamentali di comportamento del fornitore

Il fornitore è tenuto a rispettare i rispettivi regolamenti di legge e i principi fondamentali di comportamento del fornitore KION.

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.kiongroup.com (Investor Relations > Corporate Governance > Compliance at KION).

20. Clausola liberatoria

La mancanza di efficacia di una disposizione delle presenti Condizioni generali d’acquisto non intacca la validità delle restanti disposizioni. Qualora una disposizione dovesse rivelarsi inefficace o non eseguibile, essa viene sostituita da una disposizione nuova efficace che si avvicina il più possibile all’esito giuridico ed economico della disposizione inefficace o non eseguibile.

21. Diritto applicabile

Si applica il diritto della sede legale della nostra società che piazza l’ordine, con esclusione del diritto sui conflitti tra leggi nonché delle leggi unitarie dell’Aia sull’acquisto di beni, della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci (CISG) e di altre convenzioni, a meno che non sussista un accordo diverso stabilito tramite contratto quadro.

22. Luogo di competenza e prestazione

Il luogo di competenza e di prestazione è presso la sede legale della nostra società che piazza l’ordine, a meno che non sussista un accordo diverso stabilito tramite contratto quadro.

Allegato: Disposizioni specifiche per paesi - Germania

1. Obbligo di verifica e di contestazione

Siamo autorizzati a verificare gli oggetti di fornitura secondo procedure riconosciute a campione nel regolare svolgimento delle transazioni. Il fornitore rinuncia all’obiezione della denuncia dei vizi effettuata in ritardo se i vizi scoperti nella procedura summenzionata gli vengono comunicati immediatamente e i vizi non scoperti immediatamente dopo la loro scoperta.

2. Obblighi rispetto al salario minimo

Per i nostri ordini di prestazioni di servizio e d’opera all’interno della Germania il fornitore si impegna a rispettare i regolamenti della legge sul salario minimo («Legge sul regolamento del salario minimo generale» dell’11 agosto 2014, nella versione rispettivamente in vigore).

Il fornitore mette a nostra disposizione informazioni sui subappaltatori e le imprese fornitrici da lui incaricate per l'esecuzione degli ordini. Il fornitore non incaricherà dell’esecuzione degli ordini nessun subappaltatore o nessuna impresa fornitrice di cui non si sia accertato che adempiano alla legge sul salario minimo nel rispetto della cautela necessaria. Non sono ammessi altri subappaltatori o altre imprese fornitrici, neanche in una catena di subappaltatori. Il fornitore è tenuto a mettere immediatamente a nostra disposizione nel caso di una verifica da parte delle autorità tutte le prove necessarie del rispetto della legge sul salario minimo da parte sua, dei suoi subappaltatori o delle imprese fornitrici, anche in una catena di subappaltatori.

Nel caso di una violazione dell’obbligo derivante dal paragrafo summenzionato, siamo autorizzati al recesso straordinario.

Laddove nei nostri confronti vengano rivendicati da collaboratori del fornitore o da collaboratori di subappaltatori o imprese fornitrici da lui incaricati per l’esecuzione dei nostri ordini diritti al pagamento ai sensi della legge tedesca 13 sul salario minimo insieme alla legge tedesca 14 sul distacco dei lavoratori, il fornitore è tenuto a esonerarci, in caso di una violazione delle disposizioni della legge sul salario minimo o nel caso di una violazione degli obblighi secondo il paragrafo 1, da tali diritti nella portata regolata dalla legge tedesca 14 sul distacco dei lavoratori. Sussiste inoltre un obbligo del fornitore all’esonero se e nella misura in cui una tale violazione delle disposizioni della legge tedesca sul salario minimo o degli obblighi secondo il paragrafo 1 causo nei nostri confronti un danno in altro modo.